Fatti salvi gli accordi internazionali, e' vietata, l'importazione degli olii di oliva rettificati, dell'olio di sansa di oliva grezzo e rettificato, delle miscele di olio di oliva vergine con olii rettificati, dei sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva, delle oleine, delle paste di saponificazione nonche' dei saponi in massa.

Testo vigente dal 2 dicembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-11-13;1407~art7 · fonte su Normattiva