Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1960 al 6 marzo 2011. Leggi il testo vigente →
Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, e' punito con l'ammenda fino a lire un milione.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1960 al 6 marzo 2011
