All'onere annuo di lire 5.640.000 derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, nello esercizio finanziario 1960-61, con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 31 (lire 3.510.000), n. 73 (lire 1.200.000) e n. 205 (lire 330.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario, e con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 68 (lire 600.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.
Testo vigente dal 30 maggio 1961
