All'onere annuo di lire 5.640.000 derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, nello esercizio finanziario 1960-61, con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 31 (lire 3.510.000), n. 73 (lire 1.200.000) e n. 205 (lire 330.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario, e con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 68 (lire 600.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

Testo vigente dal 30 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-05-16;417~art3 · fonte del testo