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Per la esecuzione dei servizi pubblici necessari per rendere idonee alla funzione le aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad avvalersi, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, delle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e, nell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1676~art10 · fonte del testo