Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1999 al 22 dicembre 2008. 282 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le abitazioni vengono assegnate in proprieta', a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo all'assegnazione. Le opere di risanamento, riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni gia' in possesso, a titolo di proprieta', di lavoratori agricoli dipendenti devono essere liquidate in riscatto. Il prezzo di riscatto dovra' essere calcolato sulla base del 50 per cento del costo dell'immobile o dell'opera di risanamento, riattamento o ampliamento, senza interessi, e potra' essere corrisposto in non piu' di 25 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non piu' di 10 rate annuali nel caso di risanamento, riattamento ed ampliamento. La quota annua di affitto non dovra' superare il 60 per cento del valore della quota annua di riscatto venticinquennale corrispondente per lo stesso immobile. Nel caso che il lavoratore assegnatario di un appartamento a riscatto sia in condizioni di doversi trasferire dalla localita' in cui risiede, puo':

tolto: 1) trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di 2° grado avente titolo alla assegnazione a norma, della presente legge. Nel qual caso il subentrante mantiene nei confronti della gestione ogni obbligo e diritto e con atto di acquisto dall'assegnatario precedente subentra nella proprieta' dell'immobile, corrispondendo un valore massimo del 40 per cento della quota di riscatto;

tolto: 2) rinunciare all'abitazione restituendola alla gestione che rimborsera' il valore corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la quota di affitto dell'appartamento. Non e' ammesso l'affitto a terzi, neppure se componenti dello stesso nucleo familiare, di un immobile che sia gia' stato assegnato a riscatto ad un lavoratore. Nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1676~art11 · fonte del testo