Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. 150 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il servizio dei mutui di cui al precedente articolo 5 sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Saranno versati all'entrata del bilancio statale: gli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro, al netto delle somme che, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, saranno devolute alle spese di funzionamento dei Comitati costituiti con la presente legge; le somme ricavate dalla vendita degli alloggi; le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni, detratto il 25 per cento per le spese della gestione speciale degli enti di cui al precedente articolo 4 ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli immobili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1676~art13 · fonte del testo