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Il servizio dei mutui di cui al precedente articolo 5 sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Saranno versati all'entrata del bilancio statale: gli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro, al netto delle somme che, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, saranno devolute alle spese di funzionamento dei Comitati costituiti con la presente legge; le somme ricavate dalla vendita degli alloggi; le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni, detratto il 25 per cento per le spese della gestione speciale degli enti di cui al precedente articolo 4 ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli immobili.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
