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Il Comitato di attuazione provvede:

  • 1)a proporre al Ministro per i lavori pubblici la ripartizione tra le varie Province dei fondi disponibili, in conformita' ai criteri stabiliti dal successivo articolo 6;
  • 2)alla vigilanza sull'azione dei Comitati provinciali;
  • 3)a compilare annualmente il rendiconto delle gestioni sulla base dei dati forniti dalla Banca nazionale del lavoro nonche' una relazione sull'andamento della gestione, che sono trasmessi al Ministro per i lavori pubblici. Il Comitato propone altresi' al Ministro per i lavori pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolamento per la esecuzione della legge stessa.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1676~art2 · fonte del testo