Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La, ripartizione annuale dei fondi tra le Province e' effettuata tenendo conto delle caratteristiche economiche delle Province stesse, del numero di giornate di lavoro svolte nella agricoltura, del rapporto tra numero dei lavoratori e giornate di lavoro, degli indici di affollamento e delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni nonche' del prevedibile andamento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'agricoltura. Le somme destinate alle singole Province possono essere integrate da fondi messi a disposizione dalle Amministrazioni provinciali e dagli Enti regionali eventualmente esistenti, secondo le modalita' che saranno indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1676~art6 · fonte del testo