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La, ripartizione annuale dei fondi tra le Province e' effettuata tenendo conto delle caratteristiche economiche delle Province stesse, del numero di giornate di lavoro svolte nella agricoltura, del rapporto tra numero dei lavoratori e giornate di lavoro, degli indici di affollamento e delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni nonche' del prevedibile andamento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'agricoltura. Le somme destinate alle singole Province possono essere integrate da fondi messi a disposizione dalle Amministrazioni provinciali e dagli Enti regionali eventualmente esistenti, secondo le modalita' che saranno indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1676~art6 · fonte del testo