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I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa possono inoltrare domanda all'Ente di gestione provinciale di costruzione diretta e di riattamento e ampliamento delle proprie abitazioni, mediante appalto dell'opera, o esecuzione in proprio. L'Ente, previa approvazione del Comitato provinciale, assegna ai richiedenti il valore corrispondente dell'immobile o delle migliorie da effettuare alle vecchie abitazioni e vigila sulla esecuzione dell'opera. In caso di esecuzione in proprio da parte dei lavoratori l'Ente e' tenuto alla necessaria assistenza tecnica. Si applicano anche nel caso preveduto dal presente articolo, per la esecuzione delle opere, i criteri generali relativi alle dimensioni delle costruzioni.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
