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[1]E' istituito l'«Ente per la zona industriale di Roma». Esso ha il compito di eseguire e sviluppare le opere per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, ferme le attribuzioni del Governatorato e delle altre pubbliche Amministrazioni nei riguardi dei servizi di loro competenza.

[2]L'Ente ha la facolta' di procedere alla espropriazione degli immobili compresi nella planimetria, anche per conto delle aziende interessate, fatta esclusione dei beni appartenenti al pubblico demanio, per i quali continueranno ad avere vigore le disposizioni legislative vigenti.

Testo in vigore dal 17 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;346~art2 · fonte del testo