Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1941 al 16 dicembre 2009. 156 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'indennita' di espropriazione per i terreni sara' ragguagliata alla media dei valori venali, che i terreni, considerati indipendentemente dalla loro eventuale edificabilita', avevano nel triennio anteriore alla data di pubblicazione della presente legge.

tolto: L'indennita' di espropriazione per i fabbricati non rustici e per quelli non considerati, ai fini tributari, come accessori di un fondo, sara' determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto, alla data di pubblicazione della presente legge, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della localita'.

tolto: Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto qualsiasi incremento di valore, che siasi verificato, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e, in particolare, di atti di acquisto di terreni e di ogni altra operazione, che si riconnettano, comunque, alla progettata creazione della zona industriale.

tolto: Nessuno ha diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle suddette espropriazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;346~art9 · fonte del testo