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[1]Sono organi dell'Ente: il presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo. Il Consiglio direttivo e' composto dal presidente, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni, da due rappresentanti del Governatorato di Roma, da quattro rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali e da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria. Il Comitato esecutivo e' composto dal presidente e da quattro consiglieri nominati dal Consiglio.

[2]Il presidente ed i componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, il quale nomina, altresi', un vice-presidente, scelto tra i membri del Consiglio direttivo. Tutti i componenti degli organi dell'Ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

[3]Con decreto del Ministro per l'interno e' nominato un Collegio di tre revisori, di cui uno designato dal Ministro per le finanze e uno dalla Confederazione fascista degli industriali. I revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.

Testo in vigore dal 17 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;346~art4 · fonte del testo