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[1]Al finanziamento dell'Ente, per la esecuzione delle opere e dei lavori necessari per i servizi generali nella zona, sara' provveduto:
- a)mediante un sopraprezzo sul valore di esproprio dei beni ceduti alle aziende industriali della zona, commisurato all'area occupata da ciascuna di esse. Tale sopraprezzo sara' fissato, su proposta del Consiglio direttivo dell'Ente, con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per le finanze e per le corporazioni e sara' corrisposto secondo le modalita' fissate nello statuto dell'Ente.
[2]Le ditte gia' installate nella zona concorreranno al finanziamento dell'Ente, in relazione all'area occupata e in misura da stabilirsi con il decreto di cui sopra;
- b)mediante un contributo del Governatorato di Roma non superiore a lire 40 milioni, che sara' corrisposto con le modalita' da determinarsi con apposita convenzione, che verra' stipulata tra il Governatorato e l'Ente, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto dell'Ente e che sara' sottoposta all'approvazione del Ministro per l'interno di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni.
Testo in vigore dal 17 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
