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Alle spese di funzionamento dell'Ente si provvedera' con una quota da prelevare sui fondi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente e da fissare con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze.

Testo in vigore dal 17 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;346~art7 · fonte del testo