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[1]L'indennita' di espropriazione per i terreni sara' ragguagliata alla media dei valori venali, che i terreni, considerati indipendentemente dalla loro eventuale edificabilita', avevano nel triennio anteriore alla data di pubblicazione della presente legge.

[2]L'indennita' di espropriazione per i fabbricati non rustici e per quelli non considerati, ai fini tributari, come accessori di un fondo, sara' determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto, alla data di pubblicazione della presente legge, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della localita'.

[3]Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto qualsiasi incremento di valore, che siasi verificato, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e, in particolare, di atti di acquisto di terreni e di ogni altra operazione, che si riconnettano, comunque, alla progettata creazione della zona industriale.

[4]Nessuno ha diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle suddette espropriazioni.

Testo in vigore dal 17 maggio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;346~art9 · fonte del testo