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I canoni per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica, di apparati telegrafici di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i canoni per la manutenzione di linee telegrafiche e telefoniche ed apparati telegrafici per conto di altre Amministrazioni statali, enti diversi e privati, nonche' le quote di spese generali, di surrogazione del personale e di appoggio previste dalle norme in vigore, sono stabiliti con la procedura prevista dall'articolo 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di determinazione dei canoni e delle quote di cui al precedente comma ha effetto dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo a quello di pubblicazione della presente legge medesima. La decorrenza delle eventuali successive variazioni non puo' essere anteriore a due esercizi finanziari da quella dell'ultima determinazione.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1232~art1 · fonte del testo