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Sulle linee di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ed a questa affidate in manutenzione, possono essere applicati esclusivamente apparecchiature e dispositivi approvati in via preventiva dall'Amministrazione stessa. Il rilascio dell'autorizzazione per l'uso delle apparecchiature e dei dispositivi predetti e' di esclusiva competenza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed e' subordinato alla assunzione dell'obbligo di osservare le prescrizioni tecniche da essa stabilite.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1232~art2 · fonte del testo