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L'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo e di canali telegrafici in armonica e' concesso di regola per un periodo non minore di 30 giorni. L'uso dei circuiti e dei canali ha di norma carattere di continuita' per tutte le 24 ore: solo in casi eccezionali puo' essere concesso per talune ore della giornata con un minimo di un'ora continuativa. Il canone di uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree e in cavo e di canali telegrafici in armonica, per periodi di utilizzazione da 8 a 24 ore giornaliere, e' corrisposto per intero. Per i collegamenti dati in uso per periodi minori di 8 ore giornaliere, si applica un ottavo del canone base previsto per 24 ore, moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione ed aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione. Per le cessioni in uso di collegamenti interurbani di durata inferiore ai 30 giorni, il canone previsto in base ai commi precedenti e' maggiorato del 50 per cento, tale maggiorazione non si applica alle Amministrazioni militari. Per le cessioni, invece, di collegamenti urbani, di durata sempre inferiore ai 30 giorni, il relativo canone verra' stabilito in maniera forfettaria. I concessionari di comunicazioni telegrafiche urbano ed interurbane ad uso privato, comunque realizzate, sono tenuti a corrispondere un canone di concessione ai sensi dell'articolo 171 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. Detto canone viene stabilito con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1232~art6 · fonte del testo