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Per il periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge fino a quando non saranno applicati i nuovi canoni e quote stabiliti dalla presente legge stessa, resta invariata la misura dei canoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338, e quella delle quote stabilite dalla legge 24 febbraio 1953, n. 95, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 708. Resta altresi' invariata fino all'applicazione dei nuovi canoni la misura dei canoni stabiliti dalle convenzioni con i concessionari di comunicazioni telegrafiche ad uso privato comunque realizzate.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1232~art9 · fonte del testo