Art. 10 — Garanzia fideiussoria
Alle aziende agricole condotte da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni non in grado di garantire, anche ai fini di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, il finanziamento agevolato destinato al miglioramento delle stesse, e' concessa la possibilita', in via prioritaria sul 20 per cento delle disponibilita' della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di accedere alla garanzia fideiussoria della suddetta sezione speciale di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La parte di finanziamento non coperta dalle fideiussioni potra' fruire della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa che ne regola l'attivita'.
Testo vigente dal 22 dicembre 1998
