La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha lo scopo, nel quadro delle normative comunitarie, di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. 2 Il primo insediamento di giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale, con la sentenza 23-31 maggio 2001, n. 170

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La Corte Costituzionale, con la sentenza 23-31 maggio 2001, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 6/6/2001, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale le disposizioni contenute nella legge medesima anziche' i soli principi in essa contenuti o, comunque, da essa desumibili".

Testo vigente dal 7 giugno 2001

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 170/2001

    Ha colpito questo articolo
    31 maggio 2001

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 contenente norme per la diffusione e la valorizzazione della imprenditoria giovanile in agricoltura, nella parte in cui tale articolo dispone che <<costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale>> le disposizioni contenute nella legge medesima anziché i soli principi in essa contenuti o, comunque, da essa desumibili. - Sui criteri di individuazione delle <<norme fondamentali di riforma economico-sociale>>, cfr. sentenze, richiamate, n. 355/1994 e n. 151/1986 (per quanto riguarda i criteri dell'autoqualificazione data dal legislatore e della natura obiettiva delle norme), n. 477/2000 e n. 482/1995 (per la riferibilità ai soli principi fondamentali enunciati o desumibili dalle leggi).

    Art. 1 Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura · Art. 3 Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;441~art1 · fonte su Normattiva