Art. 15 — Accordi in materia di contratti agrari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1998 al 7 maggio 2004. Leggi il testo vigente →
Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso. I benefici di cui al comma 1 sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attivita' agricola da parte dell'interessato all'agevolazione.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1998 al 7 maggio 2004
