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Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso. I benefici di cui al comma 1 sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attivita' agricola da parte dell'interessato all'agevolazione.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1998 al 7 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;441~art15 · fonte su Normattiva