La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dell'Ente, e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. Si applicano all'Ente tutte le disposizioni di legge vigenti per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, nonche' tutte le norme contenute nei sottoelencati contratti collettivi nazionali che regolano i trattamenti previdenziali ed assistenziali gestiti dalla Cassa medesima, che non risultino in contrasto od incompatibili con la presente legge:

  • a)contratti collettivi nazionali 31 luglio 1938 e 1 gennaio 1942, relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza dei dirigenti, dei tecnici e degli impiegati dell'agricoltura e rispettivamente dei Consorzi di bonifica;
  • b)contratti collettivi nazionali 22 giugno 1938 e 16 dicembre 1938 relativi all'assistenza di malattia, e contratti collettivi nazionali 20 dicembre 1938 e 7 gennaio 1940 relativi al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive. L'Ente e' disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, e successive modificazioni. Le modifiche al predetto statuto sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo vigente dal 15 dicembre 1962

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 938/1988

    Questione infondata
    28 luglio 1988

    Questione già dichiarata non fondata. - v. S.n. 371/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 9 Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 371/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1655 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Perugia con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Presidente: SAJ…

    Art. 3 cost. · Art. 9 Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1655~art9 · fonte su Normattiva