A modifica dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, e' compreso fra gli Enti di cui al numero 2 dello stesso articolo e provvede alla assistenza di malattia a favore dei pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali oppure dall'Ente medesimo.

Testo vigente dal 15 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1655~art8 · fonte su Normattiva