Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947. Leggi il testo vigente →

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 15, puo' ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale. I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale mandamentale. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione. La parte interessata puo', entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro-ricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta. Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorita' consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art17 · fonte del testo