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La Commissione elettorale mandamentale:
- 1)esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
- 2)cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per l'iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
- 3)decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono essere pervenute direttamente. La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale. La Commissione si raduna entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti. I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art. 25.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947
