Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1947 al 9 febbraio 1966. Leggi il testo vigente →

La Commissione elettorale mandamentale:

  • 1)esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
  • 2)cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per l'iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo; 1
  • 3)decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono essere pervenute direttamente. La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale. La Commissione si raduna entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti. 1 I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art. 25.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 dicembre 1947, n. 1379

1

La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058," con le seguenti modifiche al presente articolo: Il n. 2 del primo comma e' sostituito dal seguente: "2) cancella dalle liste generali formate dalla Commissione elettorale comunale i cittadini che vi sono stati indebitamente compresi, anche quando non vi sia reclamo". Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La Commissione si raduna non prima del sesto giorno successivo a quello nel quale ha ricevuto gli atti".

Testo in vigore dal 15 dicembre 1947 al 9 febbraio 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 125/1966

    Altra decisione
    19 dicembre 1966

    ordina che siano restituiti alla Corte di appello di Ancona gli atti relativi alla sua ordinanza 5 novembre 1964, e alla Commissione elettorale mandamentale di Imola gli atti relativi alle ordinanze 30 ottobre e 13 novembre 1964. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOL…

    Art. 48 cost. · Art. 3 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali · Art. 23 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali · Art. 24 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 dicembre 1947, n. 1379

    La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058," con le seguenti modifiche al presente articolo: Il n. 2 del primo comma e' sostituito dal seguente: "2) cancella dalle liste generali formate dalla Commissione elettorale comunale i cittadini che vi sono stati indebitamente compresi, anche quando non vi sia reclamo". Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La Commissione si raduna non prima del sesto giorno successivo a quello nel quale ha ricevuto gli atti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art23 · fonte del testo