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Entro il 31 marzo la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nel medesimo termine gli elenchi devono essere restituiti al comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione. Nei quindici giorni successivi la Commissione comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformita' degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati. Delle rettificazioni eseguite il segretario comunale redige verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, e' immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale. Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli interessati con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 16. Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale dal 15 al 30 aprile, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco da' pubblico avviso.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 125/1966

    Altra decisione
    19 dicembre 1966

    ordina che siano restituiti alla Corte di appello di Ancona gli atti relativi alla sua ordinanza 5 novembre 1964, e alla Commissione elettorale mandamentale di Imola gli atti relativi alle ordinanze 30 ottobre e 13 novembre 1964. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOL…

    Art. 48 cost. · Art. 3 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali · Art. 23 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali · Art. 24 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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