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Entro il 31 marzo la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nel medesimo termine gli elenchi devono essere restituiti al comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione. Nei quindici giorni successivi la Commissione comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformita' degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati. Delle rettificazioni eseguite il segretario comunale redige verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, e' immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale. Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli interessati con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 16. Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale dal 15 al 30 aprile, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco da' pubblico avviso.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947
