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Entro il 31 marzo la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nel medesimo termine gli elenchi devono essere restituiti al comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.2 5 Nei quindici giorni successivi la Commissione comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformita' degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati. Delle rettificazioni eseguite il segretario comunale redige verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, e' immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale. Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli interessati con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 16. Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale dal 15 al 30 aprile, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco da' pubblico avviso. 1 5

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 dicembre 1947, n. 1379

1

La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058," con la seguente modifica al presente articolo: E' sostituito dal seguente: "Entro il 25 gennaio 1948 la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione delle liste generali. Nel medesimo termine le liste devono essere restituite al Comune insieme con tutti i documenti. Nei sei giorni successivi la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformita' della copia delle liste generali approvate dalla Commissione elettorale mandamentale, le conseguenti variazioni all'esemplare delle liste generali depositate nel Comune. Delle rettificazioni eseguite il segretario comunale redige verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, e' immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale al quale e' restituita anche la copia delle liste generali approvata dalla Commissione stessa. Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli interessati con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 16. Le liste generali rettificate debbono rimanere depositate nella segreteria comunale dal 1° al 10 febbraio 1948 ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco da' pubblico avviso".

L. 4 febbraio 1948, n. 24

2

La L. 4 febbraio 1948, n. 24 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il termine previsto dal primo comma dell'art. 24 e dell'art. 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' anticipato al 15 marzo 1948. Il deposito nella Segreteria comunale, di cui all'ultimo comma dell'art. 24 sopra citato, delle liste rettificate e degli elenchi approvati dalla Commissione elettorale mandamentale, si effettua dal 1 al 15 aprile 1948."

L. 9 febbraio 1963, n. 46

5

La L. 9 febbraio 1963, n. 46 ha disposto (con l'art. 1) che "In caso di indizione delle elezioni politiche per una data compresa tra il 1° ed il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono anticipati, ad ogni effetto, per l'anno in cui tale indizione si verifica, di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono fra la data della votazione e il 1 maggio."

Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 9 febbraio 1966

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 125/1966

    Altra decisione
    19 dicembre 1966

    ordina che siano restituiti alla Corte di appello di Ancona gli atti relativi alla sua ordinanza 5 novembre 1964, e alla Commissione elettorale mandamentale di Imola gli atti relativi alle ordinanze 30 ottobre e 13 novembre 1964. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOL…

    Art. 48 cost. · Art. 3 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali · Art. 23 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali · Art. 24 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1948 al 13 febbraio 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 febbraio 1963, n. 46

    La L. 9 febbraio 1963, n. 46 ha disposto (con l'art. 1) che "In caso di indizione delle elezioni politiche per una data compresa tra il 1° ed il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 24 e dal primo comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono anticipati, ad ogni effetto, per l'anno in cui tale indizione si verifica, di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono fra la data della votazione e il 1 maggio."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art24 · fonte del testo