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Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Commissione elettorale comunale provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, nonche' alla revisione delle liste per le sezioni gia' esistenti ed alla compilazione delle liste degli elettori per ogni nuova sezione.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947

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