Ogni comune e' diviso in sezioni elettorali. La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per ((iscritti)) di sesso maschile e femminile ed in guisa che in ogni sezione il numero di ((iscritti)) non sia di regola superiore a 800, ne' inferiore a 100 iscritti. Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.

Testo vigente dal 9 febbraio 1966

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Ogni comune e' diviso in sezioni elettorali. La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per tolto: elettori aggiunto: iscritti di sesso maschile e femminile ed in guisa che in ogni sezione il numero di tolto: elettori aggiunto: iscritti non sia di regola superiore a 800, ne' inferiore a 100 iscritti. Quando …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art26 · fonte del testo