Ogni comune e' diviso in sezioni elettorali. La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per ((iscritti)) di sesso maschile e femminile ed in guisa che in ogni sezione il numero di ((iscritti)) non sia di regola superiore a 800, ne' inferiore a 100 iscritti. Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.
Testo vigente dal 9 febbraio 1966
