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Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Commissione elettorale comunale provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, nonche' alla revisione delle liste per le sezioni gia' esistenti ed alla compilazione delle liste degli elettori per ogni nuova sezione.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 dicembre 1947, n. 1379
1La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058," con la seguente modifica al presente articolo: E' sostituito dal seguente: "Entro il 15 dicembre 1947 la Commissione elettorale comunale provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del Comune in sezioni elettorali, alla delimitazione delle circoscrizioni delle sezioni, alla designazione del luogo di riunione di ciascuna di esse ed all'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, nonche' alla compilazione delle liste degli elettori per ogni sezione".
Testo in vigore dal 15 dicembre 1947 al 9 febbraio 1966
