Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dai componenti della Commissione comunale e dal segretario e devono recare il bollo dell'ufficio comunale.

Testo vigente dal 13 ottobre 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art29 · fonte del testo