((Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare e indicano per ogni iscritto:

  • a)il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
  • b)il luogo e la data di nascita;
  • c)il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
  • d)il titolo di studio;
  • e)la professione o il mestiere;
  • f)l'abitazione. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario. Le liste elettorali, salvo il disposto dell'articolo 25, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali. Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale. Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune. Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finche' non si procedera' ad una nuova unificazione)).

Testo vigente dal 9 febbraio 1966

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966. 47 parole tolte, 134 parole aggiunte in 4 capoversi.

Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabeticotolto: , in doppio esemplaretolto: , ed aggiunto: e indicano per ogni tolto: elettore aggiunto: iscritto:

b) tolto: la paternita' aggiunto: il luogo e la data di nascita;

c) il tolto: luogo e la data, aggiunto: numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;

f) l'abitazione tolto: e quando l'elettore sia iscritto nelle liste a termini dell'art. 10, anche il comune di residenza.aggiunto: . Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario. Le liste elettorali tolto: sono permanenti. Salvo il disposto dell'art. 25, le listeaggiunto: , salvo il disposto dell'articolo 25, non possono essere modificate se non per effetto tolto: della revisione annuale, alla quale si procede in conformita' delle disposizioni del presente titolo aggiunto: delle revisioni semestrali. Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale. Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune. Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finche' non si procedera' ad una nuova unificazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art4 · fonte del testo