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Entro il 31 marzo la Commissione mandamentale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 23, e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli elettori che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti depositati presso di essa, le variazioni gia' approvate.1 Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione. I due esemplari, delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale mandamentale. Le decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni. Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti. La Commissione mandamentale, qualora accerti, di ufficio o su denunzia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali, puo' apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco, che provvede, ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni.2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 dicembre 1947, n. 1379

1

La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058", con la seguente modifica al presente articolo: "Il termine di cui al primo comma e' anticipato al 25 gennaio 1948."

L. 4 febbraio 1948, n. 24

2

La L. 4 febbraio 1948, n. 24 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il termine previsto dal primo comma dell'art. 24 e dell'art. 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' anticipato al 15 marzo 1948. Il deposito nella Segreteria comunale, di cui all'ultimo comma dell'art. 24 sopra citato, delle liste rettificate e degli elenchi approvati dalla Commissione elettorale mandamentale, si effettua dal 1 al 15 aprile 1948."

Testo in vigore dal 5 febbraio 1948 al 13 febbraio 1963

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 5 febbraio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1947 al 5 febbraio 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 febbraio 1948, n. 24

    La L. 4 febbraio 1948, n. 24 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il termine previsto dal primo comma dell'art. 24 e dell'art. 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' anticipato al 15 marzo 1948. Il deposito nella Segreteria comunale, di cui all'ultimo comma dell'art. 24 sopra citato, delle liste rettificate e degli elenchi approvati dalla Commissione elettorale mandamentale, si effettua dal 1 al 15 aprile 1948."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art32 · fonte del testo