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Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico, in doppio esemplare, ed indicano per ogni elettore:
- a)il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
- b)la paternita';
- c)il luogo e la data, di nascita;
- d)il titolo di studio;
- e)la professione o il mestiere;
- f)l'abitazione e quando l'elettore sia iscritto nelle liste a termini dell'art. 10, anche il comune di residenza. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario. Le liste elettorali sono permanenti. Salvo il disposto dell'art. 25, le liste non possono essere modificate se non per effetto della revisione annuale, alla quale si procede in conformita' delle disposizioni del presente titolo.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966
