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Gli atti relativi alla revisione annuale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque. La copia delle liste generali di ciascun comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e' conservata negli archivi della Commissione stessa. Le liste generali del comune devono essere riunite in uno o piu' registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale. Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore. Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del comune.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966

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urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art41 · fonte del testo