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I profughi delle zone di confine della Venezia Giulia e della Dalmazia ed i rimpatriati dalle Colonie italiane d'Africa sono iscritti nelle liste elettorali del comune di temporanea dimora, anche in difetto della dichiarazione di avvenuta cancellazione dalle liste del comune di provenienza.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art51 · fonte del testo