Articolo abrogato dalla l. 22 gennaio 1966, n. 1.
Abrogato dal 9 febbraio 1966
Articolo abrogato dalla l. 22 gennaio 1966, n. 1.
Abrogato dal 9 febbraio 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1947
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966. 109 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per la prima attuazione della presente legge, nei comuni la cui Amministrazione non sia stata ricostituita su basi elettive entro il termine previsto dall'art. 12, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dalla Giunta municipale nominata ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111. Se, nel corso della revisione, abbiano luogo le elezioni, il Consiglio comunale procede, entro un mese dall'insediamento, alla costituzione della Commissione ai sensi dell'art. 12. Nei comuni retti da amministrazione straordinaria, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dal commissario fino alla convocazione del Consiglio comunale. Questo procede alla costituzione della Commissione entro il termine di cui al comma precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art54 · fonte del testo