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Per la prima attuazione della presente legge, nei comuni la cui Amministrazione non sia stata ricostituita su basi elettive entro il termine previsto dall'art. 12, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dalla Giunta municipale nominata ai termini del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1944, n. 111. Se, nel corso della revisione, abbiano luogo le elezioni, il Consiglio comunale procede, entro un mese dall'insediamento, alla costituzione della Commissione ai sensi dell'art. 12. Nei comuni retti da amministrazione straordinaria, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dal commissario fino alla convocazione del Consiglio comunale. Questo procede alla costituzione della Commissione entro il termine di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art54 · fonte del testo