Articolo abrogato dalla l. 25 gennaio 1962, n. 20.
Abrogato dal 28 febbraio 1962
Articolo abrogato dalla l. 25 gennaio 1962, n. 20.
Abrogato dal 28 febbraio 1962
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962. 50 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per la istruzione e per la relazione; provvede, altresi', alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia. Quando e' in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e all'istruzione provvede il Presidente della Corte costituzionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art44 · fonte del testo