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Fino a quando non saranno ricostituiti i Consigli provinciali, le attribuzioni demandate a detti consessi dagli articoli 18 e 19 della presente legge saranno esercitate dalle Deputazioni provinciali.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art55 · fonte del testo