Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1947 al 9 febbraio 1966. Leggi il testo vigente →
Le Commissioni elettorali mandamentali e le Sottocommissioni costituite a termini del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 e del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, restano in carica fino al 30 giugno 1948. Entro tale data saranno costituite dai Primi presidenti di Corte d'appello, ai sensi degli articoli 18 e 19, le nuove Commissioni elettorali mandamentali ed eventuali Sottocommissioni per il periodo dal 1ª luglio 1948 al 30 settembre 1949.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 dicembre 1947, n. 1379
1La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058", con la seguente modifica al presente articolo: Al primo comma e aggiunto il seguente periodo: "In provincia di Gorizia il prefetto provvede con decreto alla prima costituzione delle Commissioni elettorali mandamentali che rimarranno in carica fino al 30 giugno 1948".
Testo in vigore dal 15 dicembre 1947 al 9 febbraio 1966
