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((Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse)).
Testo in vigore dal 30 aprile 1975 al 1 gennaio 2014
