((La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base. L'assegnazione delle sezioni e' effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati)).

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 49/1965

    Questione infondata
    26 giugno 1965

    L'obbligo sancito dall'art. 3, comma secondo, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme sulla disciplina della campagna elettorale, di presentare una domanda al sindaco per ottenere l'assegnazione degli spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale, nonché la sanzione penale, comminata dall'art. 8, comma primo, della stessa legge a carico di coloro che, non avendone titolo, abbiano usato degli spazi suddetti, non comportano violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Le suddette disposizioni non danno, infatti, luogo ad alcuna compressione o menomazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ma provvedono soltanto a disciplinare l'esercizio di tale diritto garantendone a tutti l'effettività e ponendo tutti in una situazione di assoluta uguaglianza di trattamento. La presentazione di una domanda assolve ad un compito ben preciso ed indispensabile quale è quello di rendere concretamente possibile alla Giunta municipale, sulla scorta delle domande presentate, di ripartire gli spazi in questione, tra tutti gli interessati che intendano partecipare alla propaganda elettorale mediante affissioni nel periodo antecedente all'assegnazione degli spazi destinati ai soli partiti.

    Art. 21 cost. · Art. 49 cost. · Art. 3 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 2 Norme per la disciplina della propaganda elettorale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1975

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1956 al 30 aprile 1975. 145 parole tolte, 109 parole aggiunte.

tolto: Finche' non saranno stati assegnati gli spazi previsti dal primo comma dell'art. 1, l'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti previsti nel detto articolo potra' essere effettuata da parte di chiunque negli spazi di cui al comma secondo dell'articolo predetto. A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al sindaco, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.La Giuntaaggiunto: La giunta municipale, entro i tolto: due giorni successivi aggiunto: tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a tolto: ripartire gli spazi anzidetti in parti eguali tra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1,00 di altezza, tra le richieste medesime sara' stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata aggiunto: delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base. L'assegnazione delle sezioni e' effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate aggiunto: tra le varie liste o i vari candidati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-04-04;212~art3 · fonte del testo