In caso di omissione di formalita' o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalita' fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.
Testo in vigore dal 1 marzo 1961 al 1 gennaio 2027
