In caso di omissione di formalita' o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalita' fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.

Testo in vigore dal 1 marzo 1961 al 1 gennaio 2027

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urn:nir:stato:legge:1961-01-26;29~art3 · fonte del testo