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Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso.

Testo in vigore dal 1 marzo 1961 al 30 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:1961-01-26;29~art5 · fonte del testo