Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 aprile 1978, n.130
1La L. 18 aprile 1978, n.130 ha disposto (con l'art. 1) che " Gli interessi moratori istituiti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, sono elevati al 6 per cento per ogni semestre compiuto".
L. 11 marzo 1988, n.67
2con decorrenza dal 1 gennaio 1988
La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento".
con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento".
L. 23 dicembre 1996, n.662
4con decorrenza dal 1 gennaio 1997
La L. 23 dicembre 1996, n.662 ha disposto (con l'art. 3, comma 141) che "Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5 per cento".
Decreto 27 giugno 2003
5con decorrenza dal 1 luglio 2003
Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario, previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, sono dovuti semestralmente nella misura dell'1,375 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2003. Dalla stessa data, gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento".
Decreto 21 maggio 2009
6con decorrenza dal 1 gennaio 2010
Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'1 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010".
Testo in vigore dal 30 giugno 2009 al 1 gennaio 2027
